Molte le reazioni dopo l’articolo pubblicato di ieri dal titolo “Compravendita di loculi al Cimitero di Milazzo, nel mirino il “sistema” della società Natale Puglisi. Quaranta indagati(LEGGI QUI). A scriverci anche i legali degli indagati Filippo Lo Schiavo, Martina Cappellano e Giuseppe Napoli. Senza entrare nello specifico di tutte le accuse,  ribadiscono, come sottolineato ampiamente nel nostro articolo, che l’ordinanza di misura cautelare è stata rigettata dal Gip del tribunale e – sottolineano – che i reati non possono essere ascritti in quanto, secondo la difesa e gli atti in loro possesso,  la Natale Puglisi non sarebbe concessionaria di servizi comunali e, dunque, di un pubblico servizio. Ecco il testo integrale:

In relazione alla notizia in oggetto da Voi oggi pubblicata, e facente riferimento principalmente alla errata versione accusatoria contenuta nella richiesta di applicazione di misura cautelare del Pm, l’Avv. Vincenzo Isgrò difensore del sig. Lo Schiavo Filippo e del sig. Napoli Giuseppe, l’avv. Carlo Faranda difensore della sig.ra Cappellano vi chiedono di pubblicare ad integrazione e con il medesimo risalto della notizia in oggetto, anche il contenuto altamente indicativo dell’ordinanza del Gip di Barcellona che ha rigettato la misura illegittimamente richiesta dal Pm.

In particolare si rileva come, nell’ultima pagina dell’Ordinanza che alleghiamo e che Vi preghiamo di attenzione nel dettaglio, il Giudice abbia concluso (p. 31) per la “insussistenza di tutte le ipotesi di reato ascritte“, cioè sia per reati contro la Pubblica Amministrazione che per il reato associativo, sulla base di un ragionamento lineare ed ineccepibile.
Il Giudice ha infatti chiarito (pp. 29-30), quanto al rapporto della SOMS con il bene pubblico, come non sussista in alcun modo la qualità di concessionaria di servizi cimiteriali della Società oggetto dell’attenzione del Pm, in quanto tale Società di mutuo soccorso ha stipulato atti di concessione con il Comune aventi “ad oggetto esclusivamente l’uso di terreno da destinare alla costruzione di una cappella per i soci della società” (Ord. Cit., p. 29). Ancora rileva (p. 30) che “le irregolarità nella ammissione alla società, i sovraprezzi pagati, la retrodatazione degli atti, sono tutti aspetti della vicenda che rimane confinata nell’ambito di una vicenda contrattuale interna alla società” e (p. 31) “nel caso in esame manca proprio l’aspetto tipico di un servizio pubblico: la destinazione al pubblico di una prestazione affidata all’Ente”, essendosi invece “al cospetto di una concessione del terreno per la costruzione (e l’uso) di una cappella in cui operare le sepolture dei soci, del tutto assimilabile alle concessioni novantennali ai privati degli altri spazi cimiteriali”.  

A ciò si aggiunga che il Comune di Milazzo – con la nota – Prot. n. 0080048 del 02/12/2020 (All. 4), a firma del suo Dirigente Ing. Tommaso La Malfa, afferma che “[…] Non risulta che i servizi cimiteriali destinati al pubblico siano stati mai affidati alle Società di Mutuo soccorso né che esistano atti pubblici tendenti a realizzare una partnership con le predette società al fine di garantire ai cittadini la possibilità di essere seppelliti nei loculi della società. […]”.  

Avv. Vincenzo Isgrò – Avv. Carlo Faranda