L’ex consigliere Antonio La Rosa ritorna sui cosiddetti “gettoni d’oro”. La vicenda relativa all’innalzamento a 100 euro del gettone di presenza coinvolgeva ex amministratori e dirigenti. Si è conclusa nelle settimane scorse con un’assoluzione da parte della procura della Corte dei conti. La Rosa ci scrive chiedendo la pubblicazione del seguente testo. Sottolineando le responsabilità dei suoi successori:

A destra Antonio La Rosa

«Il Comune di Milazzo riteneva che quanto pagato in eccesso a titolo di gettoni di presenza ai Consiglieri comunali negli anni dal 2007 al 2010 doveva ritenersi conseguenza diretta del comportamento di tutti quei Consiglieri Comunali che il 27 novembre del 2001 approvarono la delibera 114 avente ad oggetto la determinazione dei gettoni di presenza da corrispondersi ai sensi dell’art. 19, comma 3, LR 30/2000. Detta delibera è stata definita erroneamente dal Segretario Generale del Comune di Milazzo, in una nota del di 8 novembre 2011, diretta al Collegio dei Revisori, al Responsabile del Servizio Finanziario, al Sindaco nonché al Presidente del Consiglio Comunale, come la “delibera madre” per avere con la stessa, i Consiglieri Comunali allora in carica, proceduto alla determinazione dei loro compensi senza rispettare i parametri offerti dalla LR 30/2000 nonché dal successivo Regolamento regionale n. 19/2001. Tutto ciò premesso quanto sostenuto dal Comune di Milazzo non rispondeva a verità. Orbene in diritto, la delibera n. 114 è stata emanata il 27 novembre 2001, a seguito di proposta n. 6 del 26 novembre 2001; mentre il Regolamento che fissava il tetto massimo di detto incremento, la cui violazione costituiva a detta del Comune di Milazzo il fondamento della responsabilità degli odierni convenuti, è stato emanato il giorno 18 ottobre 2001 e, quindi, pubblicato sulla G.U.R.S. il 27 novembre 2001, quindi, il giorno stesso in cui il Consiglio comunale ha proceduto all’approvazione della delibera stessa. Allo stesso Regolamento, l’art. 19 della legge n. 30/2000, nella sua formulazione originaria, affidava anche la determinazione della quota di bilancio delle spese correnti che non doveva essere superata in caso di incremento in relazione alle classi demografiche fissate nel Regolamento medesimo. Alla data in cui i Consiglieri comunali hanno il suddetto Regolamento non era in vigore, nulla essendo in esso previsto in merito alla sua efficacia immediata a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione sulla G.U.R.S. Pertanto, poiché il comportamento degli amministratori alla data di emanazione della delibera sotto accusa doveva essere valutato in relazione alla disciplina giuridica in vigore in quel momento, nessuna limitazione di importi poteva essere loro imposta nella determinazione dei gettoni di presenza se non quella indicata dalla legge 30, che, in mancanza del regolamento attuativo, appariva sul punto priva di un reale contenuto normativo. Alla luce di quanto esposto la domanda formulata dal Comune di Milazzo attrice non è stata accolta dal Collegio dei Giudici della Corte dei Conti di Palermo, non ravvisandosi nella condotta tenuta dai Consiglieri Comunali in carica nell’anno 2001 alcun comportamento censurabile. Nel momento in cui essi hanno operato, infatti, era in vigore una norma regionale che consentiva loro di incrementare l’ammontare dei gettoni di presenza, ma ancora non era vigente alcun provvedimento normativo che ne fissasse il tetto massimo. L’unico parametro certo imposto dalla legge all’epoca vigente era dato dal comma 5 dell’art. 19 LR 30/2000 e, segnatamente, il divieto di incrementare l’ammontare dei compensi spettanti ai Consiglieri per quegli enti locali che si trovavano in condizioni di dissesto finanziario, circostanza che, all’epoca dei fatti, era per il Comune di Milazzo ancora da escludersi. Non vi era inoltre alcuna colpa grave dei Consiglieri per l’aver approvato una delibera la cui proposta non fosse munita di parere di regolarità contabile, in quanto non si trattava di delibera che comportasse impegni di spesa (v. art. 35 Regolamento comunale). Né può assurgere a colpa grave l’aver menzionato, nel corso della seduta, la normativa statale operante nell’analogo settore, non avendo la stessa alcuna rilevanza in sede regionale. La domanda attrice è stata pertanto, rigettata, non potendo considerarsi i compensi cosi come determinati di un importo “smodatamente superiore” a quello massimo permesso dal D.P.R.S. n. 19/2001, in quanto detta previsione normativa, come esposto poc’anzi, non era ancora in vigore nel momento in cui i consiglieri comunali hanno agito. Cosa diversa è la condotta omissiva per non aver proceduto negli anni 2005/2010, periodo in cui lo scrivente non ricopriva alcuna carica pubblica al Comune di Milazzo, all’adeguamento dei gettoni di presenza ai parametri forniti dal Decreto Presidenziale n°19/2001 una volta che questo entrò in vigore. Cordialità

Antonino La Rosa