ESCLUSIVO. Dodici anni. E’ il tempo che ha impiegato la presidenza della Regione siciliana per rispondere ad un ricorso straordinario presentato da alcuni consiglieri comunali di Milazzo che nel 2002 si erano rivolti alla Presidenza della regione Siciliana chiedendo l’annullamento di una delibera di giunta, la 851 del 31 dicembre 2001. All’epoca l’esecutivo guidato dal sindaco Nino Nastasi, poco prima di stappare la bottiglia di spumante per inaugurare l’anno nuovo, aveva affidato per cinque anni il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti alla Cooplat, un contestato appalto da 7 miliardi di lire che sfociò anche in una lunga (ed inutile) controversia giudiziaria al tribunale di Barcellona. Oggi il ricorso – per un mero vizio di forma – è stato giudicato inammissibile, dunque, non sarebbe cambiato nulla se la risposta fosse giunta in tempi ragionevoli. Ma, se invece, il risultato fosse stato diverso ed il ricorso ammissibile?

la risposta della regione

E’ quello che si chiede Maurizio Capone, primo firmatario del ricorso, che nei giorni scorsi si è visto recapitare la busta gialla con il logo della Regione e la nota a firma del dirigente Margherita Rizza e dell’istruttore direttivo Maria Grazia Farina. «Questo significa che i consiglieri comunali non sono tutelati in nessun modo e che i sindaci possono muoversi senza alcun tipo di timore», dice rassegnato Capone, nella prima fase di questa amministrazione assessore all’Ambiente. La Regione, secondo quanto si legge nel documento, ha chiesto un parere al Cga solo nell’ottobre 2012 (dieci anni dopo) e l’organo di giustizia amministrativa si è espresso a sezioni riunite (presidente Ermanno de Francisco) nell’adunanza del 7 maggio 2013. Un altro anno e mezzo è servito alla Regione per comunicare il parere. Il ricorso che ha visto primo firmatario Maurizio Capone è ritenuto illegittimo in quanto i ricorrenti impugnano la delibera per la violazione di norma di legge relative alla procedura di appalti e all’affidamento dei servizi in questione e dunque per ragioni non attinenti ai compiti ed alle funzioni che la legge attribuisce ai medesimi in quanto consiglieri comunali. Inoltre i consiglieri contestavano che questo tipo di delibere non erano di competenza della giunta ma del consiglio. Anche per questa censura il ricorso è stato ritenuto inammissibile ma solo perché «non è stato presentato dal consiglio comunale in quanto tale ma da singoli appartenenti all’organo deliberativo».