“Mi dispiace deludere i consiglieri, ma indietro non si torna. La decisione della Corte Costituzionale a Milazzo non ha alcun effetto, rimane dunque la strada del risanamento dopo il dissesto e la decadenza del consiglio comunale”. A raffreddare gli entusiasmi dei consiglieri comunali decaduti e di coloro che hanno sempre combattuto l’ipotesi del dissesto comunale è l’assessore alle Finanze, Pippo Midili. Un articolo della stampa quotidiana di oggi, infatti, lascia intendere che grazie alla sentenza emessa dalla Corte Costituzionale, pubblicata ieri, non solo il comune di Messina non andrà in default ma la Corte dei Conti, secondo la tesi sostenuta da Midili, non poteva condurre al dissesto di un ente locale come Milazzo.

il comune di milazzo

Alla Consulta si erano rivolte molte regioni, tra cui quelle a Statuto speciale come appunto la Sicilia, con un giudizio promosso in via autonoma. Secondo l’articolo che ha “ringalluzzito” i consiglieri decaduti,  la Corte Costituzionale, redattore Lattanzi, avrebbe “smontato” il decreto legislativo n. 149 del 2011, comportando la non applicabilità alle regioni a Statuto speciale di tutte le disposizioni contenute nel decreto impugnato. La Corte dei Conti, quindi, non avrebbe in Sicilia  poteri sanzionatori nei confronti degli enti. In realtà la sentenza, secondo Midili che ha studiato tutta la notte la vicenda con gli esperti del comune (fino ad oggi il pluricontestato assessore su questa materia ha avuto sempre ragione), ritiene che la sentenza dice proprio il contrario. “La sentenza della consulta non ha dichiarato l’illeggitimita costituzionale dell’art. 6 comma 1 e 2 perché sostituita dai dettami dell’articolo della legge 213/2012, la cosiddetta “legge salva comuni”.  A mio giudizio, dunque, tutto dovrebbe rimane invariato”. Nella sentenza si legge infatti (in particolare nel punto 8): “Per evidenti ragioni conseguenti a quanto appena osservato, sono non fondate tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate: a) dalla Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste avverso gli artt. 1; 2; 3; 4 e 6 del d.lgs. n. 149 del 2011; b) dalla Regione Trentino-Alto Adige, avverso gli artt. 1; 2, commi 4 e 7; 4 e 6 del d.lgs. n. 149 del 2011; c) dalla Regione siciliana, avverso l’art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011; d) dalla Provincia autonoma di Trento, avverso gli artt. 1; 2, commi 1, 2, 3, 4 e 7; 3; 4 e 6 del d.lgs. n. 149 del 2011; e) dalla Provincia autonoma di Bolzano, avverso gli artt. 1; 2; 3; 4 e 6 del d.lgs. n. 149 del 2011. Tali questioni si basano, infatti, sull’erroneo presupposto interpretativo, secondo cui queste norme dovrebbero applicarsi nei confronti dei soggetti ad autonomia speciale”. Sicuramente sulla vicenda si ritornerà presto. Il 4 settembre è prevista l’udienza al Cga in cui i giudici, sulla scorta della sentenza della consulta, dovrà esprimersi sul ricorso dei consiglieri relativi al dissesto e alla loro decadenza. E vedremo chi ha ragione.