Alfio Chirafisi

Assolto dal reato di truffa il ragioniere Roberto Alein Caleca, professionista milazzese. La sentenza è stata emessa giovedì scorso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (giudice monocratico Giuseppa Abate)

L’accusa contestava al professionista, difeso dagli avvocati Alfio Chirafisi e Maura Milioti, di aver perpetrato una truffa ai danni di un residente alle isole eolie, proprietario anche di un immobile ubicato a Milazzo, poiché, nello svolgimento della sua funzione di intermediatore immobiliare, avrebbe acceso dei contratti, in nome e per conto di quest’ultimo, per le utenze relative all’immobile sito in Milazzo, falsificando la firma su detti atti. Causando alla vittima il danno patrimoniale corrispondente ai relativi costi.

Gli avvocati hanno dimostrato, non solo che il loro assistito fosse assolutamente estraneo a qualsivoglia condotta di falsificazione ma che, soprattutto, quanto dichiarato dal denunciante non fosse assolutamente credibile. Essendo, questi, smentito dalle prove emerse in dibattimento, prime tra tutte le risultanze dei testi della pubblica accusa. È infatti risultato che si poteva ragionevolmente concludere per la sottoscrizione dei contratti da parte dello stesso querelante e per l’invio a mezzo mail, da account in uso a questi.

Per altro verso, più in particolare, il denunciante, prima dell’esame dibattimentale, non aveva mai spiegato per quale ordine di ragioni l’imputato avrebbe dovuto accendere dei contratti di forniture di servizi a suo nome, in una casa, peraltro, di sua proprietà, totalmente in disuso, definita dallo stesso inabitabile. Aveva poi affermato che l’imputato, invece, abitasse in quella casa, carente dei principali servizi e in grave stato di carenza igenico sanitaria. Raffigurando, così, Caleca alla stregua di uno spiantato senza fissa dimora.

La difesa, mediante produzione documentale, ha invece dimostrato che fosse specchiatissimo professionista ed, al tempo dei fatti, amministratore di una holding multinazionale, che fatturava cifre da capogiro con facoltà di disporre liberamente di riserve economiche liquide, a sei zeri. In questo modo quanto affermato dal querelante appariva essere solo una risibile e falsa ricostruzione dei fatti, operata al fine di non rispondere dei propri debiti, esistenti con le società che hanno fornito i servizi.

All’esito della discussione, accogliendo pienamente la tesi dei difensori dell’imputato, illustrata in una incisiva esposizione, il Giudice ha assolto l’imputato ex art 530 comma secondo, riservando il deposito della motivazione in sessanta giorni.