La Corte d’Appello di Messina ha ribaltato la sentenza di primo grado, annullando il maxi recupero contributivo contestato alla cooperativa Salamita e alle aziende agricole collegate Demetra Sicilia e San Torello, ponendo fine, almeno sotto il profilo del merito, a una vicenda durata oltre dieci anni.

Il contenzioso nasceva dai verbali degli enti ispettivi, secondo cui la cooperativa, pur formalmente inquadrata nel settore agricolo, avrebbe svolto prevalentemente attività commerciale di selezione, confezionamento e commercializzazione di prodotti acquistati da terzi, senza rientrare nella nozione di impresa agricola prevista dall’articolo 2135 del Codice civile.

Da questa ricostruzione erano scaturiti sia il passaggio della cooperativa dal comparto agricolo a quello terziario-commerciale, sia le contestazioni rivolte alle società agricole collegate, ritenute effettive utilizzatrici della manodopera formalmente assunta dalla cooperativa, con conseguenti richieste di contributi, sanzioni e premi assicurativi.

In primo grado il Tribunale di Messina aveva condiviso l’impostazione ispettiva in merito alla natura commerciale dell’attività svolta dalla cooperativa. Tuttavia, per i lavoratori impiegati in provincia di Siracusa aveva escluso la contestata interposizione illecita di manodopera, richiamando l’articolo 6 della legge n. 92 del 1979 sulla qualificazione agricola delle attività di raccolta.

La Corte d’Appello ha invece adottato una lettura diametralmente opposta. I giudici hanno ritenuto che la cooperativa dovesse essere qualificata come impresa agricola, evidenziando che le attività di manipolazione, trasformazione e commercializzazione riguardavano prevalentemente prodotti conferiti dai soci, direttamente o tramite il consorzio di riferimento, rientrando così tra le attività agricole connesse disciplinate dall’articolo 2135 del Codice civile. Una sentenza che, visto i dieci anni di attesa, ha addirittura commosso i legali responsabili.

La cooperativa Salamita, Demetra Sicilia e San Torello sono state assistite nel giudizio dagli avvocati Roberta Cavatoi e Adriana Lanzillotti che hanno ottenuto il completo accoglimento delle ragioni delle società in sede di appello. Grande soddisfazione da parte dei legali per il risultato ottenuti. Tutti i loro punti, infatti, sono stati completamente accolti. Ora toccherà lavorare su una serie di contenzioni da parte dei lavoratori che da tanti anni attendono la sentenza.

Esclusa anche la contestata interposizione fraudolenta di manodopera, riconoscendo che le prestazioni lavorative erano direttamente riconducibili alle attività di raccolta, cernita e imballaggio dei prodotti agricoli.

La sentenza ha quindi dichiarato illegittimi i verbali ispettivi e tutti gli atti conseguenti impugnati dalla cooperativa e dalle aziende collegate, facendo venir meno un quadro sanzionatorio e contributivo di particolare rilevanza economica.

Per la sola cooperativa Salamita erano stati contestati importi pari a 515.484 euro, 84.636,51 euro, 89.524,16 euro e una cartella INAIL di 18.884,44 euro.

Per Demetra Sicilia, l’accertamento per la presunta interposizione irregolare di manodopera aveva comportato una richiesta iniziale di 184.918,51 euro, cui si era aggiunto un successivo avviso di addebito di 275.922,25 euro relativo a contributi e sanzioni riferiti al periodo 2011-2014.

Per San Torello, invece, la pretesa contributiva contestata ammontava a 53.137,38 euro.

La decisione assume particolare rilievo non solo per le società coinvolte, ma anche per i lavoratori interessati. Dopo oltre dieci anni di contenzioso, la pronuncia apre infatti la strada alla ricostituzione della loro posizione previdenziale e della carriera assicurativa, oltre a restituire certezza giuridica alle aziende agricole coinvolte.