Un provvedimento “bandiera” previsto all’interno della Legge di Bilancio 2026. Cercherò di sintetizzarlo al meglio:

L’adesione va perfezionata con presentazione di istanza telematica entro il 30 aprile 2026 e lo strumento copre  i debiti affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 (attenzione a non confondere l’affidamento con la notifica al debitore che avviene in un momento successivo a volte anche piuttosto lontano).

Successivamente all’istanza l’Agenzia di Riscossione procederà alla comunicazione delle somme dovute entro il 30 giugno 2026. Il versamento della prima rata o dell’intero importo dovrà avvenire entro il 31 luglio 2026. In caso di rateazione, la seconda e terza rata scadranno il 30 settembre e 30 novembre 2026; dalla quarta alla cinquantunesima rata, le scadenze saranno il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ogni anno dal 2027; le ultime tre rate (52ª-54ª) scadranno il 31 gennaio, 31 marzo e 31 maggio 2035.

Saranno definibili tutti i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti da mancato versamento di imposte e contributi previdenziali INPS (esclusi quelli derivanti da accertamenti).

I debiti saranno epurati di interessi, sanzioni, interessi di mora, sanzioni civili e aggio e saranno dovute solo le spese per procedure esecutive e notifica delle cartelle.

Per effetto dell’adesione verranno sospesi i termini di prescrizione e decadenza, e gli obblighi di pagamento di precedenti dilazioni e verranno inibite le iscrizioni di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, salvo quelli già iscritti. L’ADR non potrà dare avvio a nuove procedure esecutive, salvo primo incanto già tenuto e l’adesione permetterà la condizione di regolarità ai fini dei rimborsi d’imposta e DURC.

Potranno confluire nella rottamazione quinquies anche i debiti già inclusi nelle prime tre rottamazioni o nel saldo e stralcio, anche se dichiarati inefficaci. Saranno definibili anche i debiti affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 giugno 2022 per i quali, al 30 settembre 2025, si è determinata l’inefficacia della definizione. I debiti della rottamazione quater regolarmente versati fino al 30 settembre 2025 non potranno confluire nella nuova definizione.

Infine, al momento in cui scrivo sono diverse le modifiche allo studio:

  • la riduzione del tasso di interesse applicabile annualmente dal 4 al 3 per cento;
  • decadenza: i contribuenti dovrebbero incorrere nella decadenza laddove sia saltato il pagamento di due rate (e non più una sola rata) anche non consecutive.

A tal proposito è bene ricordare che la misura, ove approvata, troverà applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2026. Pertanto, l’eventuale mancato pagamento della rata relativa alla rottamazione quater in scaduta il 30 novembre 2025 darà luogo alla decadenza dalla precedente rottamazione. Naturalmente continuerà ad applicarsi la disposizione che prevede il limite di tolleranza. Pertanto, devono considerarsi tempestivi i pagamenti che saranno effettuati entro il giorno 9 dicembre 2025.

Santi Grillo, commercialista