Nuova ordinanza del sindaco di Milazzo Pippo Midili per la tutela della quiete pubblica, decoro e sicurezza urbana. E per la disciplina delle emissioni sonore per le attività di spettacolo ed intrattenimento musicale nei pubblici esercizi e per la vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Il primo cittadino, così come anticipato durante l’incontro in Prefettura di lunedì scorso, oggi ha firmato un documento che ordina agli esercizi di distribuzione automatica di bevande h24 che insistono sul territorio comunale, l’interdizione della distribuzione di bevande alcoliche a partire dalle 20:30 alle 08:00 del giorno successivo, agli esercizi di vicinato ed ai supermercati il divieto di vendita di superalcolici a partire dalle 20:30 sino alle 08 del giorno successivo in qualunque periodo dell’anno.

Ma anche. Ai pubblici esercizi, che lo svolgimento delle attività di trattenimento musicale previo rilascio di SCIA, ex art. 69 del TULPS, senza invito al ballo, sia svolto secondo le seguenti disposizioni:
dal 01 giugno al 30 settembre:
nelle giornate di lunedì, mercoledì e domenica, dalle 17:30 con interruzione della musica all’una ed ulteriori 30 minuti di tolleranza per lo sgombero e chiusura al pubblico del locale senza vendita e/o somministrazione di alcolici e superalcolici nel predetto periodo di tolleranza; nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato, e nei giorni festivi e prefestivi infrasettimanali, dalle 17:30 con interruzione della musica all’1:30 ed ulteriori 30 minuti di tolleranza per lo sgombero e chiusura al pubblico del locale senza vendita e/o somministrazione di alcolici e superalcolici nel predetto periodo di tolleranza;
dal 01 ottobre al 31 maggio:
nelle giornate di lunedì, mercoledì e domenica, l’attività di trattenimento è consentita sino alla mezz’ora antecedente l’orario di chiusura con divieto di vendita e/o somministrazione di alcolici e superalcolici dalle ore 01:30 e, ove più restrittivo, dalla mezz’ora antecedente la chiusura al pubblico; nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato, e nei giorni festivi e prefestivi infrasettimanali, l’attività di trattenimento è consentita sino alla mezz’ora antecedente l’orario di chiusura con divieto di vendita e/o somministrazione di superalcolici dalle ore 01:00 ed alcolici dalle ore 01:30 e, ove più restrittivo, dalla mezz’ora antecedente l’orario di chiusura.
Nelle pertinenze esterne (tende, dehors, pedane, etc.), le attività sono consentite con le medesime modalità di cui ai precedenti punti nel rispetto dei limiti previsti dalle norme in materia di emissioni sonore e tutela della quiete pubblica.
All’interno dei pubblici esercizi è sempre consentita l’emissione di musica di sottofondo, ad esclusione di esibizioni live o DJ set, senza che tali emissioni rechino all’esterno disturbo alla quiete pubblica nei limiti di tolleranza previsti dalle norme.
Al fine di consentire agli uffici di organizzare e svolgere i necessari controlli, le SCIA ex art. 69 del TULPS, dovranno pervenire entro e non oltre le 12 del settimo giorno antecedente l’evento. Ogni comunicazione tardiva non sarà presa in considerazione. Gli uffici si riservano di valutare il diniego ove più eventi insistano in esercizi pubblici contigui, ovvero a distanza tale da poter comportare reciproco disturbo oltre il superamento dei limiti di emissione sonora assoluti e differenziali.

Ai locali di pubblico spettacolo muniti di licenza di P.S., ex art. 68 del TULPS, è consentita l’organizzazione di serate danzanti dalle 17:30 con interruzione della musica alle 3:30 ed ulteriori 30 minuti di tolleranza per consentire lo sgombero del locale con divieto di vendita e/o somministrazione degli alcoli e superalcolici come segue:
il lunedì, mercoledì e domenica, ore 2:45 per i superalcolici, ed ore 03:00 per gli alcolici;
il giovedì, venerdì e sabato, e nei giorni festivi e prefestivi infrasettimanali, ore 2:30 per i superalcolici, ed ore 2:45 per gli alcolici; in generale, ove più restrittivo, il divieto di vendita e/o somministrazione di alcolici e superalcolici dovrà avvenire rispettivamente mezz’ora e quarantacinque minuti prima del termine della serata di intrattenimento;

A partire dalle 19:30, la vendita di bevande da asporto di qualunque natura dovrà avvenire tramite sbicchieramento attraverso bicchieri monouso. A partire dalle 23:00, sono vietati la vendita da asporto e/o il consumo all’aperto su spazio pubblico, fatti salvi gli spazi pertinenziali con relativi posti a sedere degli esercizi pubblici, di bevande alcoliche e superalcoliche. In ogni caso, gli esercizi pubblici che operano somministrazione di alimenti e bevande, anche senza trattenimento musicale, dovranno cessare la somministrazione e/o vendita di alcolici e superalcolici trenta minuti prima della chiusura al pubblico. Gli esercenti titolari di Autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico provvedano a loro cura e spese a mantenere il decoro dello spazio pubblico ad essi concesso e/o delle aree limitrofe come previste ed individuate nell’atto concessorio del suolo pubblico, rendendoli costantemente liberi da rifiuti, lattine, bottiglie ed ingombri di qualsiasi genere provvedendo alla pulizia prima della chiusura.

E infine che che gli esercenti che svolgono o intendano svolgere attività ex artt. 68 e 69 del TULPS, devono essere dotati di limitatore di emissioni sonore opportunamente tarato antimanomissione con relativa certificazione e, nei limiti delle possibilità e delle necessità, di appositi strumenti idonei alla misurazione delle emissioni sonore provvisti di taratura e certificazione.

LE SANZIONI. Nell’ordinanza sono fissate le sanzioni, ben più pesanti rispetto al passato. Infatti in caso di violazione si prevede una multa di 450 euro, passando poi, in caso di
seconda violazione accertata all’immediata inibizione della eventuale attività musicale in corso, sia all’interno che all’esterno del locale, con sospensione di ogni ulteriore attività programmata nei successivi 10 giorni, sino ad
arrivare, alla terza contestazione alla sospensione della licenza per tre mesi.        

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Agata
Agata
29 giorni fa

Sarebbe utile che fosse reso pubblico l’elenco dei locali in possesso della licenza di P.S. ex art. 68 del TULPS. Altrimenti, come al solito, andrà a finire che nessuno rispetterà le regole e chi dovrebbe farle rispettare troverà la scusa per non intervenire. In perfetto stile milazzo/barcellonese

Sebax
Sebax
30 giorni fa

bordello totale

Adone d’inverno
Adone d’inverno
30 giorni fa

Come ci siamo combinati, siamo al proibizionismo per colpa di ragazzini che non si sanno controllare perché non hanno ricevuto nessuna educazione. Fateli lavorare e guadagnare soldi e poi vediamo se li bruciano cosi