Capita sovente di doversi avvalere occasionalmente di figure professionali in via del tutto temporanea ed occasionale, le due fattispecie in cui vengono regolati questi rapporti – lavoro autonomo occasionale (articolo 2222 del Codice civile) e prestazioni occasionali (articolo 54-bis del Dl 50/2017) – sono completamente diverse, anche se spesso confuse tra loro: la prima afferisce, appunto, al lavoro autonomo e la seconda a quello subordinato.

Lavoro autonomo. Secondo l’articolo 2222 del Codice civile, il prestatore si obbliga, a fronte di un corrispettivo, a eseguire un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione rispetto al committente. L’attività viene svolta in assenza di coordinamento e con carattere occasionale e senza requisito di prevalenza e professionalità. I corrispettivi sono definiti dalla trattativa fra le parti e senza un limite. L’importo del corrispettivo è però soggetto a contribuzione INPS, in quanto un compenso annuo superiore a 5mila euro obbliga a iscriversi alla gestione separata. Dal punto di vista fiscale il reddito è tassabile tra i Redditi diversi, e le prestazioni occasionali sono soggette a ritenuta d’acconto pari al 20%, inclusa nella ricevuta che il lavoratore consegna al datore di lavoro per la prestazione stessa. Nonostante non vi siano limiti normativi espliciti, il lavoro autonomo occasionale è sconsigliato in caso di prestazioni a scarso contenuto professionale. Inoltre, la forma scritta del contratto non è obbligatoria, ma preferita, a fronte poi del rilascio di ricevuta di avvenuto pagamento da parte del prestatore.

Le prestazioni occasionali. Il lavoro occasionale, disciplinato dall’articolo 54-bis del Dl 50/2017 (ex lavoro accessorio), è riconducibile al lavoro subordinato e prevede un pagamento tramite voucher. Questo tipo di contratto riguarda diverse categorie di utilizzatori, ognuno con propri limiti e caratteristiche peculiari. Una forma specifica di prestazione occasionale è quella fruibile dalle persone fisiche tramite il Libretto famiglia. Queste prestazioni vanno svolte entro il limite di 280 ore annue. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato. La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro: sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla gestione separata Inps nella misura del 33% e il premio Inail nella misura del 3,5 per cento. L’utilizzatore deve trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica Inps o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’Inps, una specifica dichiarazione.

L’uso del contratto di prestazione occasionale è vietato per aziende utilizzatrici che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, per le imprese del settore agricolo e per le imprese dell’edilizia e nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi. Le prestazioni di lavoro occasionale non possono essere acquisite da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Santi Grillo, commercialista