BUSSOLA FISCALE. Lavoro autonomo occasionale e Prestazione occasionale, non confondiamoli 29 Gennaio 2025 Cronaca Capita sovente di doversi avvalere occasionalmente di figure professionali in via del tutto temporanea ed occasionale, le due fattispecie in cui vengono regolati questi rapporti – lavoro autonomo occasionale (articolo 2222 del Codice civile) e prestazioni occasionali (articolo 54-bis del Dl 50/2017) – sono completamente diverse, anche se spesso confuse tra loro: la prima afferisce, appunto, al lavoro autonomo e la seconda a quello subordinato. Lavoro autonomo. Secondo l’articolo 2222 del Codice civile, il prestatore si obbliga, a fronte di un corrispettivo, a eseguire un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione rispetto al committente. L’attività viene svolta in assenza di coordinamento e con carattere occasionale e senza requisito di prevalenza e professionalità. I corrispettivi sono definiti dalla trattativa fra le parti e senza un limite. L’importo del corrispettivo è però soggetto a contribuzione INPS, in quanto un compenso annuo superiore a 5mila euro obbliga a iscriversi alla gestione separata. Dal punto di vista fiscale il reddito è tassabile tra i Redditi diversi, e le prestazioni occasionali sono soggette a ritenuta d’acconto pari al 20%, inclusa nella ricevuta che il lavoratore consegna al datore di lavoro per la prestazione stessa. Nonostante non vi siano limiti normativi espliciti, il lavoro autonomo occasionale è sconsigliato in caso di prestazioni a scarso contenuto professionale. Inoltre, la forma scritta del contratto non è obbligatoria, ma preferita, a fronte poi del rilascio di ricevuta di avvenuto pagamento da parte del prestatore. Le prestazioni occasionali. Il lavoro occasionale, disciplinato dall’articolo 54-bis del Dl 50/2017 (ex lavoro accessorio), è riconducibile al lavoro subordinato e prevede un pagamento tramite voucher. Questo tipo di contratto riguarda diverse categorie di utilizzatori, ognuno con propri limiti e caratteristiche peculiari. Una forma specifica di prestazione occasionale è quella fruibile dalle persone fisiche tramite il Libretto famiglia. Queste prestazioni vanno svolte entro il limite di 280 ore annue. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato. La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro: sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla gestione separata Inps nella misura del 33% e il premio Inail nella misura del 3,5 per cento. L’utilizzatore deve trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica Inps o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’Inps, una specifica dichiarazione. L’uso del contratto di prestazione occasionale è vietato per aziende utilizzatrici che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, per le imprese del settore agricolo e per le imprese dell’edilizia e nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi. Le prestazioni di lavoro occasionale non possono essere acquisite da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Santi Grillo, commercialista Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 2.393 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT