LA BUSSOLA FISCALE. Locazioni brevi, il tranello del Cin. Ma il Fisco “indora la pillola” 20 Gennaio 2025 Cronaca, Senza categoria Si è conclusa la fase di primo popolamento della Banca Dati Strutture Ricettive presso il Ministero del Turismo. Da questo momento in poi i locatori in forma non imprenditoriale, di unità immobiliari ad uso abitativo, destinate a locazioni brevi dovranno prestare la massima al trattamento tributario, in quanto l’assegnazione del codice può assumere una rilevanza fondamentale per il loro profilo fiscale. L’articolo 4 del Decreto Legge n. 50 del 2017 delinea il regime fiscale delle locazioni brevi, ovvero dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. Tale disposizione, in alternativa alle ordinarie modalità di determinazione dei redditi diversi, consente l’applicazione del regime di cedolare secca. Inoltre dal 2021 l’applicabilità della cedolare secca alle locazioni brevi è prevista solo se nell’anno si destinano a questa finalità al massimo quattro unità abitative. Oltre questa soglia, l’attività, da chiunque esercitata, si considera svolta in forma imprenditoriale. Ora, ferma restando la validità di tali principi, il conteggio può essere dedotto direttamente dalla verifica matematica delle unità immobiliari destinate nel corso del periodo d’imposta all’attività di locazione breve. In tale contesto, assume inevitabilmente rilevanza centrale il numero di Codici Identificativi Nazionali assegnati al contribuente. Il CIN, infatti, costituisce la prova oggettiva dell’effettiva destinazione dell’unità immobiliare all’attività di locazione breve. Se dall’analisi della Banca Dati Strutture Ricettive risultano, per il singolo periodo d’imposta, almeno cinque distinte unità immobiliari destinate all’attività di locazione breve, e quindi cinque distinti Codici Identificativi, l’attività si presume automaticamente svolta in forma imprenditoriale. Al verificarsi di tale condizione, non resta al contribuente che fornire la prova contraria (!). A margine, di questo nuova possibile fonte di innesco per accertamenti, occorre aggiungere anche che, dal primo gennaio 2025, il Codice Identificativo Nazionale dovrà essere indicato nelle Certificazioni Uniche rilasciate dai soggetti che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, nonché nelle dichiarazioni fiscali dei soggetti beneficiari. In futuro sarà ancora più chiaro quali siano le unità immobiliari destinate alla locazione breve. Possiamo consolarci perché il fisco ha pensato ad “indorare la pillola”, infatti leggendo quanto previsto dalla Legge di Bilancio, in termini di agevolazioni per la “nascita di nuovi imprenditori”, (come nel caso di chi locherà più di cinque unità abitative e dovrà necessariamente aprire la partita iva), a partire dal 2025 sarà possibile beneficiare di una riduzione del 50% dei contributi previdenziali dovuti per i primi 36 mesi di attività (sia sui fissi che sui percentuali). Questa misura rappresenta un importante sostegno per i nuovi imprenditori, riducendo significativamente il carico contributivo nei primi anni di attività. Tuttavia, è fondamentale valutare attentamente l’impatto a lungo termine sulla futura pensione, considerando la riduzione del montante contributivo. Difatti, la riduzione del 50% richiede una valutazione ponderata delle implicazioni future sulla propria posizione previdenziale. Santi Grillo, commercialista Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 1.009 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT