Entrambi erano accusati ingiustamente dall’ex compagna di avere molestato sessualmente la figlia (e nipotina) di tre anni. .Il presidente del Tribunale Giovanni De Marco, nelle funzioni di gip, ha archiviato l’indagine nata a quanto pare a seguito del contrastato rapporto tra la donna e il suo convivente.  Il padre della piccola, nel 2020, si era allontanato dalla casa familiare, in un paese dell’hinterland di Milazzo.

L’archiviazione dell’inchiesta, generata da più di una denuncia e dalle dichiarazioni contraddittorie della donna di 29 anni, che aveva accusato di gravi atti di pedofilia – oltre al suo compagno e padre della bambina, un uomo di 36 anni – il nonno 63enne della stessa minorenne, era stata chiesta anche dal pm Dora Esposito. A sostenere l’innocenza dei due uomini sono stati gli avvocati Pinuccio Calabrò e Rosy Italiano.

I FATTI. I fatti risalgono alla fine della relazione di coppia, nel maggio 2020 quando il padre aveva lasciato la casa nella quale da 7 anni coabitava con la compagna. Trascorso qualche mese, la donna denunciava l’ex compagno alla Procura di Messina per il reato di stalking e di maltrattamenti in famiglia. A tale denuncia non seguiva alcun provvedimento preventivo cautelare. Poi, il 23 febbraio 2021, padre e nonno scoprivano di esser indagati per pedofilia. Infatti veniva notificata la richiesta di incidente probatorio con avviso di garanzia in quanto «indagati in concorso per aver costretto la bimba a subire violenza sessuale aggravata nei confronti di minore». In sede di incidente probatorio, l’allora gip Salvatore Pugliese, atteso che la bambina risultava essere un infante di 3 anni di età, ha disposto l’accertamento peritale per vagliare la capacità a testimoniare della minore, conferendo l’incarico allo psicologo forense Barbara Bruneo, che ha preso atto della ovviamente “limitata comprensione verbale” e “ridotta capacità narrativa e di memoria” della piccola.

Il gip ha accolto la richiesta di archiviazione in quanto i sospetti della denunciante non hanno trovato elementi concreti di riscontro; che «il medico della minore ha riferito di non avere rilevato segni di violenza, limitandosi a riferire circostanze generiche asseritamente apprese dalla bambina; che nessuna testimonianza utile è emersa; che la perizia sulla minore non ha fatto emergere alcun elemento utile a supporto dell’accusa, mentre la minore, secondo il perito, è risultata non idonea a testimoniare e non vi sono elementi sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio».