Chiusura delle scuole e poteri dei sindaci, il prefetto di Messina, Cosima Di Stani fa chiarezza con una nota inviata a tutte le Amministrazioni comunali, ribadendo che il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221, “limita il potere d’ordinanza dei sindaci alla sola zona rossa, eventualmente disposta dalle competenti Autorità nazionali o regionali, e lo subordina al parere delle competenti Autorità sanitarie in relazione a circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica, nonché al rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità”.

“I Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti alle disposizioni di cui al comma 1 della citata legge, esclusivamente in zona rossa e in circostanze dì eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione …”

Al quadro normativo sopra delineato occorre, poi, aggiungere – conclude il prefetto – la disposizione di cui all’art. 2 dell’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana in data 7 gennaio 2022, n. 1, la quale, derogando alla predetta disciplina nazionale, ha previsto che “ … nei territori dichiarati zona rossa o arancione ed in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta al rischio estremamente elevato di diffusione del virus Covid-19 nella popolazione scolastica previo parere tecnico-sanitario obbligatorio e conforme dell’Asp territorialmente competente, il Sindaco può adottare provvedimenti di sospensione, totale o parziale, con conseguente adozione della Dad secondo i protocolli in vigore per un periodo non superiore a dieci giorni … ”.