Il Tar di Catania (sezione Terza) ha respinto l’istanza cautelare della Tek.R.A. S.r.l. con la quale chiedeva la “sospensiva” in merito all’annullamento degli atti con cui il comune di Milazzo ha assegnato il servizio di raccolta dei rifiuti alle ditte Caruter srl e Multiecoplast a decorrere dal 1 settembre. La società aveva partecipato alla gara risultando la prima in classifica ma gli uffici del comune di Milazzo hanno assegnato l’appalto alle ditte classificatosi seconde poichè la Tek.R.A. non aveva dimostrato di avere i mezzi idonei ad espletare il servizio.

Con il provvedimento di aggiudicazione (ordinanza sindacale n. 114 del 21.8.2015) il sindaco Giovanni Formica ha affidato alla Caruter e Multiecoplast s.r.l. l’esecuzione del servizio di trasporto e conferimento dei RSU presso la discarica autorizzata della Sicula Trasporti srl, di contrada Grotte S. Giorgio nel Comune di Catania, previo trattamento da effettuarsi nell’impianto della Sicula Trasporti srl, in  Coda Volpe nel Comune di Catania;

Secondo l’ordinanza del Tribunale (Gabriella Guzzardi, Presidente; Agnese Anna Barone, Consigliere; Francesco Mulieri, Referendario, Estensore) il ricorso «non presenta, allo stato, adeguati profili di fumus boni iuris, tenuto conto tra l’altro che l’impugnativa concerne l’affidamento del servizio di igiene urbana a mezzo di ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 del D.lgs. 152/2006, con conseguente inapplicabilità delle norme contenute nel predetto codice».