Escluso dalle primarie: 3 mila euro di spese legali a Pino 13 Marzo 2015 Cronaca 8 Commenti Il sindaco Carmelo Pino è stato ingiustamente escluso dalle primarie indette dal Pd di Milazzo. A deciderlo è stato il tribunale di Messina che si è espresso sul ricorso d’urgenza (ex art. 700) presentato dal primo cittadino e dagli assessori Stefania Scolaro e Salvatore Gitto. Il giudice Ivana Acacia ha anche condannato i due circoli cittadini e la segreteria provinciale al pagamento delle spese legali alla controparte commisurate in 3 mila euro. Nell’articolata ordinanza il tribunale dichiara cessata la materia del contendere visto che le consultazioni di domenica 15 marzo sono state annullate, entra nel merito ai soli fini del pagamento delle spese legali e dichiara che Pino aveva il diritto di competere poichè a prevederlo è il regolamento nazionale dei Democratici. All’udienza che si è svolta ieri mattina in rappresentanza del partito c’era Francesca Sindoni, coordinatrice del I Circolo. Ironia della sorte a dover pagare è anche il II Circolo presieduto da Stefania Scolaro, ricorrente accanto a Pino. AGGIORNAMENTO: Carmelo Pino ha commentato: “Giustizia è stata fatta! L’ordinanza del giudice conferma le mie ragioni e il complotto che si stava consumando ai miei danni in dispregio delle norme statutarie. Prendo atto con soddisfazione che nel provvedimento, con chiarezza, viene ribadito l’obbligo del rispetto delle regole da parte di tutti”. AGGIORNAMENTO 2: Il giudice, pur avendo preso atto della “cessazione della materia del contendere” dopo la comunicazione dell’annullamento, il giorno prima dell’udienza, delle consultazioni fissate per il 15 marzo, è entrato ugualmente nel merito del ricorso presentato per conto di Pino dall’avv. Claudio Rugolo, “ai soli fini della liquidazione delle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale”. Dall’esame del ricorso il giudice ha preso atto innanzitutto delle modalità di selezione delle candidature per le cariche istituzionali (art. 18 Statuto nazionale) evidenziando che il Regolamento per lo svolgimento delle primarie di coalizione “è approvato con i voti favorevoli della maggioranza assoluta dei componenti della Direzione del Partito Democratico del livello territoriale corrispondente”. Il giudice ha quindi approfondito l’art. 5 che prevede che qualora vi sia la candidatura del Sindaco uscente, le candidature alternative possono essere avanzate soltanto se supportate dal trenta per cento dei componenti dell’assemblea del relativo livello territoriale e l’art. 21 che a proposito di ipotesi di incandidabilità ed incompatibilità prevede che le stesse siano stabilite dagli Statuti delle Unioni regionali. Pertanto “il Regolamento per lo svolgimento delle primarie di coalizione adottato dal livello territoriale non poteva derogare rispetto alle previsioni nazionale e regionale. Solo le Unioni regionali possono inserire nuove clausole rispetto a quelle contemplate dallo statuto nazionale. Il giudice poi richiama anche l’art. 24 dello regionale che al comma 5 aggiunge che “il sindaco che si trovi al termine del primo mandato è candidato di diritto alle primarie salva espressa rinuncia”. “Lo statuto regionale non prevede alcuna forma di incompatibilità assimilabile a quella contenuta nel regolamento adottato dai circoli PD di Milazzo e “per di più, tale ultima disposizione si pone in evidente ed inconciliabile contrasto con quanto previsto dallo stesso articolo dello statuto”. Per queste motivazioni la dottoressa Acacia ha ritenuto il ricorso presentato da Pino fondato, riconoscendo anche il cosiddetto “periculum in mora”, “attesa l’irreparabilità del pregiudizio che avrebbe subito il ricorrente sindaco uscente Pino in caso di svolgimento delle primarie senza la possibilità di parteciparvi, quale adempimento preliminare per potersi candidare alle elezioni per la carica di sindaco con il partito democratico”. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 2.877 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT