Il Tar di Catania ha rigettato l’istanza di sospensiva presentata da alcuni consiglieri comunali per l’annullamento del provvedimento di nomina della dottoressa Margherita Catalano da parte del prefetto quale commissario ad acta per approvare la dichiarazione di dissesto, nonché della stessa deliberazione di dissesto e del successivo provvedimento con il quale lo stesso prefetto ha iniziato il procedimento di scioglimento del consiglio comunale di Milazzo.

L’aula consiliare di Milazzo

Il ricorso era stato presentato dal presidente del consiglio comunale Rosario Pergolizzi e dai consiglieri Franco Cusumano, Franco Scicolone, Antonio Capone, Rosaria De Luca, Santo Napoli, Roberto Mellina, Damiano Maisano, Giuseppe Doddo e Orazio Saraò, rappresentati e difesi dall’avv. Marcello Scurria. Nel decreto a firma del presidente Calogero Ferlisi, si evidenzia che “i provvedimenti prefettizi impugnati appaiono, allo stato (e fatti salvi i più congrui approfondimenti in sede collegiale) essere coerenti con le determinazioni assunte dalla Corte dei Conti per la Regione Siciliana ben prima dell’entrata in vigore dell’art. 243 bis del Testo unico enti locali, cui si ispira la delibera del consiglio comunale del 22 dicembre 2012, n. 133, richiamata a fondamento del ricorso. Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti che possono giustificare l’adozione di misure cautelari interinali mediante decreto presidenziale, anche in assenza di contradditorio, si fissa per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la Camera di consiglio del 27 febbraio 2013”. L’Amministrazione comunale, così come ha fatto per l’adozione della delibera di dissesto ha “preso atto delle decisioni assunte” e anche in questo caso non ha rilasciato alcuna dichiarazione.