Si ritorna a votare nei comuni di Monforte San Giorgio e Valdina. Non lascia dubbi il parere del Consiglio di giustizia amministrativo. Il presidente della Regione, infatti, non ha il potere di disapplicare una legge varata dall’Ars, quand’anche in palese contrasto con la Costituzione. E questo in sintesi il parere emesso dal Consiglio di giustizia amministrativa in sede consultiva. Pertanto, i sindaci di San Piero Patti, Castiglione di Sicilia, Valdina, Monforte San Giorgio, Monterosso Almo, Calatafimi Segesta e Casteldaccia i cui consigli comunali non hanno approvato entro i termini i rispettivi bilanci, dovranno essere dichiarati anch’essi decaduti e commissariati. Commissariamento che dovrà avvenire entro oggi, per consentire a questi comuni di potere essere inseriti tra quelli in cui si voterà il prossimo 11 giugno (ballottaggi il 25 giugno). L’ultimo giorno utile per la pubblicazione del decreto per la convocazione dei comizi elettorali, infatti, è domani, 13 aprile.

Si tratta della norma che prevede la decadenza dei sindaci e dei consigli comunali che non avevano approvato i relativi bilanci, anche prima dell’entrata in vigore della stessa legge. Il Cga, sempre in sede consultiva, aveva risposto al quesito posto dall’assessore alle Autonomie locali, Luisa Lantieri, aveva risposto che la legge «non trova applicazione immediata, ma si applichi a decorrere dal primo rinnovo degli organi comunali successivo alla data di entrata in vigore della legge regionale n.17 del 2017».

Ma il presidente della Regione, Rosario Crocetta, è stato costretto a chiedere un nuovo parere al Cga, perché il 31 marzo scorso, è stata pubblicata sulla Gurs una interpretazione autentica della legge che prevede la decadenza dei sindaci, chiedendo quali rimedi giuridici siano possibili per disapplicare la norma.

Il Cga, da parte sua, ha ricordato che la “disapplicazione” delle leggi è consentita, da parte di giudici e pubbliche amministrazioni, solo ove essere siano in contrasto con il diritto europeo e di immediata e diretta applicazione, ma non anche quando le leggi siano sospette di contrasto con la Costituzione.

Pertanto, solo un giudice che deve applicare quella norma, può sollevare in via incidentale il conflitto costituzionale, o, in via principale dallo Stato nei confronti delle leggi delle Regioni o viceversa. Lo stesso Cga adito in via consultiva, non essendosi espresso in sede giurisdizionale, non ha la competenza per porre il quesito alla Consulta.

Quindi, secondo i magistrati del Cga, «è dovere della presidenza della Regione disporre la decadenza dei sindaco dei comuni i cui consigli siano già stati sciolti, nonché, per i comuni i cui consigli comunali debbano essere sciolti, disporre contestualmente la decadenza dei relatici sindaci. Tanto va fatto con la massima tempestività consentita dai tempi dell’azione amministrativa, assicurando che ciò avvenga in tempo utile per consentire la minima durata del commissariamento, e il rinnovo degli organi comunali nel più breve tempo possibile, mediante elezioni concomitante con la prossima data delle amministrative nella Regione siciliana». Ovviamente, i sindaci che si riterranno danneggiati, potranno sempre ricorrere al Tar, la Regione per agevolare il giudizio potrebbe non costituirsi.