E’ stata rigettata la domanda avanzata da Sky Italia Srl, il colosso della televisione a pagamento, la quale aveva chiesto l’applicazione della clausola penale di 4.120 euro nei confronti di un cittadino di Santa Lucia del Mela. Secondo Sky, il luciese, noto commerciante del centro collinare, aveva violato le clausole del contratto di abbonamento, in quanto sottoscrivendolo da privato, lo avrebbe poi utilizzato in un esercizio commerciale pubblico. Ipotesi smontata dall’avvocato Gianni Pino ed accolta dal provvedimento del Tribunale di Barcellona a firma del giudice Rossella Busacca.

Pino, infatti, ha avanzato in limine litis l’eccezione, accolta, di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano,  dove  Sky aveva iniziato il giudizio. Il Tribunale di Barcellona ha successivamente rigettato la domanda della Sky Italia Srl sulla base dell’art. 36 del codice del consumo, considerando come vessatoria la clausola del contratto.  Nel caso di specie, è stato, inoltre, sottolineato che per far valere la domanda in giudizio sarebbe stato essenziale, invece, sottoscrivere un accordo individuale ai sensi dell’art. 34 comma IV del codice del consumo. In sostanza, nel caso specifico, non aveva rilevanza che l’abbonamento fosse usato in abitazione privata o esercizio commerciale ma è bastato che il lucese abbia adempiuto agli obblighi del contratto.