Il Ministero dell’Interno, nella persona del ministro pro tempore, la Regione Sicilia, nella persona del presidente pro tempore e la Corte dei Conti nella persona del presidente pro tempore, si sono costituiti nel giudizio che l’Amministrazione comunale di Milazzo ha presentato in Cassazione avverso l’Ordinanza n. 707 del 05/09/2013 con la quale il C.G.A. di Palermo ha accolto l’istanza cautelare proposta in primo grado da sette consiglieri comunali.

L’intervento dei tre organi istituzionali – a sostegno della tesi presentata dall’Amministrazione comunale – ribadisce la giurisdizione contabile della materia di cui si tratta e conferma come gli atti impugnati sono tutti vincolati dalle disposizioni impartite dalla Corte dei Conti. In particolare, l’Avvocatura dello Stato nel motivare ampiamente come il dissesto del Comune di Milazzo fosse atto ineludibile, sottolinea la giurisdizione completa della Corte dei Conti in materia economica e finanziaria dello Stato e che la stessa giurisdizione è stata a più riprese evidenziata dallo stesso Tar di Sicilia. A tal proposito si cita anche l’ultima decisione assunta lo scorso 7 novembre. Per questi motivi chiede alla Suprema Corte di Cassazione di ribadire in ossequio alla Carta costituzionale italiana (art. 103 comma 2) la giurisdizione contabile in materia di dissesto finanziario anche per i Comuni siciliani.